Fondi pensione
Le fonti di finanziamento dei fondi pensione sono dati dalla contribuzione del lavoratore, la contribuzione del datore di lavoro e, qualora l'adesione avvenga su base contrattuale collettiva, è possibile destinare al finanziamento dei fondo pensione anche una quota, su base annua, destinata normalmente al trattamento di fine rapporto (TFR, che affluisce al fondo pensione senza subire alcuna tassazione). L'aliquota della contribuzione è definita in sede di contrattazione collettiva. Nel caso dei lavoratori autonomi la sola fonte di finanziamento è rappresentata dal contributo dell'aderente.
I PIP sono invece forme pensionistiche individuali che possono essere attuate in due forme: tramite una adesione individuale al fondo pensione aperto o tramite dei contratti di assicurazione sulla vita con finalità previdenziale. Chiunque può aderire ai PIP, anche casalinghe e studenti che non hanno posizioni previdenziali aperte con il sistema pubblico. dei vantaggi come la possibilità di interrompere, e poi eventualmente riprendere, il versamento dei premi prestabiliti senza che il contratto si interrompa o venga penalizzato.
Il trasferimento, inteso come versamento del controvalore dell'intera propria posizione individuale in altro fondo pensione (sia negoziale che aperto), può essere effettuato nel caso il partecipante voglia aderire a un fondo pensione negoziale cui possa accedere in relazione alla propria attività lavorativa. Dopo un periodo minimo di tre anni di iscrizione al fondo, il sottoscrittore può comunque trasferirsi in un altro fondo pensione aperto. Nei primi cinque anni di vita del fondo pensione tale periodo minimo è elevato a cinque anni.
Il riscatto, cioè la liquidazione della propria posizione individuale, può avvenire in caso di cessazione dell'attività lavorativa; oppure in caso di decesso del partecipante. In questo caso il riscatto viene effettuato a favore degli aventi diritto e, se non presenti, dal fondo stesso. Mantre l'anticipazione, ovvero come liquidazione di una parte della propria posizione individuale, può essere chiesta dal partecipante per l'acquisto della prima abitazione, per sé o per i figli, ovvero per spese sanitarie di carattere straordinario, ma sempre e comunque nei limiti della quota della sua posizione individuale.
La vigilanza sui fondi è esercitata dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione che ha lo scopo di garantire la corretta e trasparente amministrazione e gestione dei fondi per la funzionalità dei sistemi di previdenza complementare. I soggetti gestori devono altresì attenersi alle disposizioni del decreto del Ministro dei Tesoro n. 703/1996 con il quale sono stati fissati limiti agli investimenti ed altre regole, finalizzati all'ottenimento di un adeguato grado di diversificazione degli investimenti e dei rischi e di un'efficiente gestione dei patrimonio, nonché a prevenire e risolvere situazioni di conflitto di interessi.
Deve inoltre essere tenuto un registro degli aderenti contenente i dati identificativi dei partecipanti.
Con cadenza annuale, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, viene inviata una comunicazione periodica agli iscritti contenente informazioni dettagliate sul fondo pensione, sui risultati di gestione e sulla posizione individuale del singolo partecipante.
I fondi pensione sono disciplinati dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni (tra cui il decreto legislativo 252/05). In particolare i fondi pensione aperti, sono disciplinati dall'art. 9 dello stesso decreto.
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