Il Leasing
Il termine leasing (dall’inglese to lease che significa affittare, prendere in prestito) indica una locazione finanziaria. Non essendo esplicitamente disciplinato dal codice civile, rappresenta un contratto atipico, derivante dall ‘unione dell’art. 1523 in merito alla vendita con patto di riservato dominio e dell’art 1571 del codice civile concernente il contratto di locazione.
Quando viene sottoscritto un contratto di leasing, un soggetto, denominato locatore o concedente, garantisce a un altro soggetto, chiamato utilizzatore, il diritto di utilizzare un determinato bene, a fronte del pagamento di un canone periodico.
L’importo iniziale è sempre di entità maggiore rispetto ai successivi e per questo viene detto maxicanone. La sua funzione è di garanzia nei confronti del concedente nei casi di insolvenza dell’utilizzatore.
Alla scadenza dei termini contrattuali, è prevista per l’utilizzatore la facoltà di acquistare il bene stesso, previo l’esercizio di acquisto con il pagamento di un prezzo di riscatto.
Per il soggetto locatore risulta di primaria importanza la valutazione del rischio bene dell’operazione che, prendendo in considerazioni tutta una serie di variabili quali la congruità del prezzo del bene, la sua ricuperabilità e ricollocabilità nel mercato, il suo valore in caso di insolvenze, fornisce una valutazione realistica del rischio complessivo dell’operazione.
Infine, nel valutare una scelta di leasing, un’azienda deve tener conto del fatto che il costo del bene è sempre soggetto a Iva (anche nel caso di immobili) e che il bene rimanendo di proprietà della società di leasing fino al riscatto non compare in bilancio tra le immobilizzazioni, fatto salvo per i bilanci IAS.
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