L'Agenzia delle Entrate mette in chiaro alcune disposizioni che riguardano, in particolar modo, il regime della tassazione con aliquota ridotta, ovvero la cosiddetta detassazione degli straordinari. La circolare in questione (22.10.2008, n. 59), parte con una premessa: essa si prosegue le disposizioni che già erano state chiarite da diverse circolari precedenti. In particolare quella numero 49 del 2008 emanata dalla stessa Agenzia e dal Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, che riguardava le misure fiscali per la tassazione agevolata di quelle somme erogate per prestazioni di lavoro straordinarie e per i premi di produttività (misure previste dalla legge 126 del 2008, già decreto 93 dello stesso anno). Con questa circolare si vogliono fare dei chiarimenti operativi in materia. Il primo chiarimento riguarda gli ambiti di applicazione: “sono soggette all'imposta sostitutiva del 10 per cento le somme complessivamente erogate a questo titolo (es. l'intera ora di lavoro straordinario o supplementare comprensiva di retribuzione ordinaria e maggiorazione) e non la sola maggiorazione retributiva rispetto al trattamento ordinario”. Fermo restando il limite dei tre mila euro lordi annui. Il beneficio può essere esteso anche ai datori di lavoro non imprenditori. E anche i lavoratori autonomi, quelli somministrati (ovvero quelli assunti da agenzie di lavoro “interinale” che prestano lavoro presso altre aziende: si tratta cioè dei tanto martoriati atipici), i dipendenti di agenzie di lavoro, anche quando le prestazioni dichiarate riguardino missioni rese presso la pubblica amministrazione. La circolare precisa inoltre che compensi, premi o gettoni corrisposti a fronte di prestazioni straordinarie effettuate nei giorni di riposo (ordinario o di legge) e festivi, rientrano nello speciale regime di tassazione, nella misura in cui si tratti di compensi erogati per prestazioni di lavoro straordinario. Rientrano così in questo regime di tassazione le prestazioni che incrementano produttività, innovazione, efficienza, competitività, redditività, sviluppo economico. In particolare: a) le somme erogate al personale che presta la propria opera nelle festività in ragione delle ore di servizio effettivamente prestate, b) l'indennità o maggiorazione che viene corrisposta ai lavoratori che, usufruendo del giorno di riposo settimanale in giornata diversa dalla domenica siano tenuti a prestare lavoro ordinario la domenica, c) le somme erogate per il lavoro notturno ordinario in ragione delle ore di servizio effettivamente prestate, d) ulteriori compensi erogati per prestazioni rese durante la giornata del sabato, in caso di orario articolato su cinque giorni lavorativi alla settimana, con la giornata del sabato non lavorativa. Per quanto riguarda le ore, la circolare sottolinea che “l'agevolazione si applica solo sulla parte di retribuzione erogata in denaro e non anche su quella erogata in natura, come avviene nelle ipotesi di fruizione di permessi in luogo del pagamento di ore lavorate in eccedenza”. In caso di lavoro supplementare e clausole elastiche vengono poste sotto regime agevolato le somme erogate oltre l'orario che il contratto stabilisce. Mentre nel caso di clausole flessibili e nel caso di variazioni oraria, le agevolazioni riguardano appunto la prestazione di lavoro oltre le normali ore lavorative. L'agevolazione si applica ai soggetti che nel 2007 hanno avuto un reddito di lavoro dipendente non superiore a 30.000 euro (deve essere considerato anche il reddito di lavoro dipendente anche se lo stesso è riconducibile ad una attività di lavoro svolta all'estero). La verifica del limite di reddito di euro 30.000 riguarda i soli redditi di lavoro dipendente compresi le pensioni e gli assegni ad esse equiparate. La circolare poi si sofferma sull'incentivo all'esodo, i lavoratori edili, marittimi, gli eredi, il calcolo dell'imposta, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni.