Buone notizie per il mondo dei lavoratori. Una sentenza della Sezione lavoro della Corte di Cassazione, infatti, ha precisato che quando il datore di lavoro si dimostra insolvente, cioè incapace di pagare lo stipendio, allora deve essere l'Inps a intervenire. Tale sentenza, precisamente la numero 22011 del primo settembre di quest'anno, quindi, sottolinea come i crediti dei lavoratori rimasti inadempiuti debbano essere coperti grazie al Fondo di Garanzia dell'Inps (l'Istituto nazionale per la previdenza sociale). Non si tratta, naturalmente, dei crediti inerenti il Tfr, ovvero del Trattamento di fine rapporto, ma di crediti diversi, e inerenti gli ultimi tre mesi di lavoro. Per quanto riguarda gli interessi legali riguardanti la rivalutazione monetaria, invece, la medesima Corte ha invece accolto un precedente ricorso dello stesso Istituto per la previdenza, sottolineando come non debba essere calcolato il tempo trascorso tra “la data di proposizione dell’atto d’iniziativa volto a far valere in giudizio i crediti del lavoratore e la data di formazione del titolo esecutivo stesso”. La Cassazione così, si è ispirata al principio di effettività della tutela e di ragionevolezza enunciato dalla Corte di Giustizia della Comunità Europea nella sentenza 10 luglio 1997. La Corte di Cassazione, in stretta concordanza coi principi enunciati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia europea, ha difatti sempre sottolineato come il Fondo di garanzia istituito presso l'Inps sia da intendersi come sostitutivo del datore di lavoro che per qualche ragione si predispone come inadempiente per una eventuale insolvenza nel pagamento dei crediti di lavoro inerenti agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro. Tre mesi di lavoro comunque rientranti nei dodici mesi che precedono, però (come d'altronde viene sottolineato con l'accoglienza di una vecchia sentenza impugnata dall'Inps riguardo la maturazione degli interessi legali maturati), non la data d'apertura della procedura concorsuale, ma quella di proposizione della domanda stessa, cioè volta all’apertura della procedura. In sintesi, quindi: "Con riferimento all’obbligo del Fondo di garanzia costituito presso l’Inps di pagare, i crediti, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi di lavoro, avuto riguardo al principio di effettività della tutela enunciato dalla Corte di Giustizia della Comunità Europea nella sentenza 10 luglio 1997". Ma il termine dei dodici mesi degli interessi corrispondibili deve essere calcolato sul netto del tempo trascorso tra l'iniziativa e la data di apertura concorsuale effettiva ed esecutiva.