Nuove regole per gli assegni: dal 30 aprile, scattano le norme anti – truffa e anti – falso, che inaspriranno l’attuale modalità e regolamentazione sugli assegni. le regole sono imposte dal Decreto legislativo 231/2007 in materia di antiriciclaggio nell'uso di contanti, assegni e libretti di risparmio per evitare truffe e finanziamenti anche al terrorismo. Cosa comprendono queste nuove disposizioni? Si riduce da 12.500 a 5mila euro la soglia di trasferimento di denaro contante, libretti di deposito bancari o postali o di titoli al portatore. Non sarà più possibile emettere assegni, sia bancari che postali, per importi fino a 5mila euro senza che sia apposta sul titolo l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di “non trasferibilità”. Dal 30 aprile comunque tutti i libretti saranno già provvisti della clausola di non trasferibilità e potranno essere presentati per l'incasso soltanto verso il beneficiario. Rimane inalterata la possibilità di richiedere l'emissione di assegni in forma libera, ma la richiesta deve pervenire alla banca in forma scritta per importi inferiori a 5mila euro. La richiesta di assegni in forma libera ha per conseguenza il pagamento da parte del richiedente di una somma di 1,50 euro per ogni assegno a titolo di imposta di bollo. Per i clienti che in tale data possiedono ancora carnet di assegni, è ancora possibile utilizzarli fino ad esaurirli, ma nel caso in cui il titolo riporti un importo fino a 5mila euro occorre indicare il nome e la ragione sociale del beneficiario oltre che la non trasferibilità”.
Nulla cambia invece per i beneficiari in possesso di assegni emessi prima del 30 aprile, dal momento che i titoli possono essere tranquillamente incassati anche in un secondo tempo. potranno essere oggetto di girata solamente gli assegni emessi in forma libera recanti un importo inferiore a 5mila euro. Su ogni “girata” dell’assegno dovrà essere riportato, pena la nullità dell’assegno, il codice fiscale del girante. Se il girante è una società, è indispensabile indicare il codice fiscale della società. Per poter riscuotere l’importo dell’assegno è indispensabile verificare che ogni girata abbia il codice fiscale, altrimenti l’importo non potrà essere versato e incassato. Gli assegni che hanno la dicitura “a me medesimo” potranno essere girati per l'incasso ad una banca o alle poste, poiché sono ritenuti titoli non trasferibili. Non c’è speranza per chi vuole fare il furbo: in caso che gli assegni abbiano un uso scorretto o illecito si prevede una sanzione amministrativa da pagare in moneta che varia dall'1 al 40% dell'importo trasferito. Le banche hanno assicurato la loro collaborazione, con l’affissione di manifesti e volantini negli istituti di credito che illustreranno ai clienti le novità. L’Associazione bancaria italiana ha stampato due milioni di brochure per spiegare la mini rivoluzione: saranno a disposizione della clientela nelle banche.