Precisazioni sul taglio dell'ICI
Il decreto fiscale varato dal Consiglio dei ministri di Napoli (Dl 27 maggio 2008 n. 93), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 maggio 2008 n. 124, ha principale l'esenzione Ici per la prima casa. A decorrere dal 2008, infatti, scompare l'Ici sulla prima casa. Restano fuori dal taglio dell'imposta ville (categoria A/8), castelli e palazzi di eminente pregio artistico o storico (categoria A/9) e abitazioni signorili (categoria A/1). Per questi ultimi immobili resta la detrazione di base prevista dai commi 2 e 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 504/1992 e disposizioni richiamate. La detrazione rimane anche per l'unità immobiliare posseduta in Italia, a titolo di proprietà o usufrutto, dai cittadini italiani non resdienti nel Paese, a condizione che non risulti locata.
Negli ultimi giorni tuttavia, si sono rese necessarie alcune precisazioni da parte della direzione per il federalismo fiscale del Dipartimento delle Finanze (risoluzione 12). Innanzitutto l'esenzione Ici disposta dal decreto legge 93/08 si ferma al confine e non interessa gli immobili dei cittadini italiani residenti all'estero. Il taglio spetta in tutte le ipotesi di assimilazione all'abitazione principale, previste nei regolamenti comunali. La risoluzione conferma che la norma di riferimento è l'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 504/92. In forza di tale disposizione, l'abitazione principale coincide con la residenza anagrafica, salvo prova contraria da parte del contribuente.
I rimborsi a chi avesse già pagato – segnala poi il Dipartimento – vanno effettuati d'ufficio, senza bisogno di alcuna istanza, in attuazione dei principi previsti nello Statuto del contribuente.
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